Il Decreto classifica gli impianti fotovoltaici prevedendo la distinzione tariffaria tra due tipologie di intervento:
impianti fotovoltaici “sugli edifici”: i fondamentali necessari per essere classificati tali è: 1) che la costruzione su cui è installato l’impianto abbia le caratteristiche di “edificio”; 2) i moduli fotovoltaici siano stati installati secondo le modalità consentite.
“altri impianti fotovoltaici”: ovvero tutti gli impianti fotovoltaici non ricadenti nella precedente tipologia, ivi inclusi gli impianti a terra;
Per gli impianti con entrata in esercizio antecedente alla data di chiusura del Registro e che risultino ammessi in graduatoria in posizione utile, la data di avvio del periodo incentivante è convenzionalmente fissata alla data di chiusura del medesimo Registro, fermo restando che, ai sensi di quanto previsto all’art. 12 comma 5 del Decreto, nel caso di impianti titolari di convenzione di ritiro dedicato o di scambio sul posto, la data di decorrenza dell’incentivazione non può essere antecedente al primo giorno del mese successivo a quello di efficacia della disdetta della medesima convenzione. Per tali impianti i 15 giorni entro i quali va presentata la richiesta di incentivo al GSE decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria; la tariffa spettante è quella vigente alla data di chiusura del Registro.
Gli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline hanno diritto alla tariffa pari alla media aritmetica tra la tariffa spettante per impianti fotovoltaici “su edifici” e la tariffa spettante per “altri impianti fotovoltaici”.
Alla medesima tariffa sono ammessi gli impianti realizzati su fabbricati rurali, sempreché accatastati prima della data di entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico.
Al fine di ottenere il riconoscimento della tariffa prevista per gli impianti fotovoltaici i cui moduli costituiscono elementi costruttivi6 di pergole, serre, tettoie, barriere acustiche e pensiline è necessario allegare alla richiesta di concessione della tariffa incentivante un documento che comprovi la loro effettiva funzione.
Tali manufatti devono, inoltre, possedere le seguenti caratteristiche:
L’articolo 8 del Decreto stabilisce che gli impianti fotovoltaici, di potenza non inferiore a 1 kW e non superiore a 5 MW, che utilizzano moduli non convenzionali e componenti speciali sviluppati specificatamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici di edifici, energeticamente certificabili secondo la normativa nazionale, hanno diritto a specifiche tariffe incentivanti riportate nell’Allegato 6 del Decreto.
Al fine di accedere a tali tariffe, gli impianti fotovoltaici dovranno utilizzare moduli e componenti con le caratteristiche e le modalità d’installazione indicate nell’Allegato 4 del Decreto.
In ottemperanza a quanto disposto al comma 4, articolo 8 del Decreto, il GSE ha predisposto il documento “Guida alle applicazioni innovative finalizzate all’integrazione architettonica del fotovoltaico”, consultabile sul sito del GSE, dove sono contenuti i criteri generali e le schede di dettaglio, relative alle singole applicazioni per il riconoscimento delle tariffe riservate a questa specifica tipologia d’impianti.
Nel caso in cui all’impianto non vengano riconosciuti i requisiti per l’accesso alle tariffe incentivanti per “Impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative” oppure siano stati raggiunti i limiti previsti per il costo indicativo annuo di 50 ML€, tale impianto potrà accedere, ove rispetti i requisiti previsti dal Decreto, alle tariffe incentivanti per “impianti fotovoltaici” di cui all’articolo 5 del Decreto stesso.
Si ricorda che, in tale caso, qualora lo stesso ricada tra gli impianti soggetti all’obbligo di iscrizione al registro, di cui all’articolo 3, comma 2 del Decreto, l’iscrizione al registro diventa condizione necessaria per accedere alle tariffe incentivanti.
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